Obbligo di Geolocalizzazione per il Trasporto di Rifiuti Pericolosi: Guida Completa per la Categoria 5

26 agosto 2025

L'obbligo di geolocalizzazione rappresenta un passo decisivo per l'adeguamento del settore dei trasporti di rifiuti pericolosi

Il settore del trasporto dei rifiuti speciali sta affrontando una svolta cruciale con l'introduzione dell'obbligo di geolocalizzazione per i veicoli iscritti alla Categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Questa misura, parte integrante del nuovo sistema di tracciabilità RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), mira a garantire una maggiore trasparenza e legalità nella movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi.


Base Normativa e Soggetti Obbligati

L'obbligo è stato stabilito dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che attua il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Decreto RENTRI). L'imposizione riguarda in modo specifico le imprese che detengono veicoli (autocarri e motrici) adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio o per conto terzi. L'obbligo non si estende, invece, ai rimorchi, ai semirimorchi e ai mezzi d'opera.


Scadenze e Procedure di Adeguamento

L'iter di adeguamento si articola in diverse fasi, con scadenze precise:

  • Fase 1: Autodichiarazione (dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025).
    Le imprese già iscritte in Categoria 5 devono inviare un'autodichiarazione tramite la piattaforma telematica AGEST, attestando l'installazione di un sistema di geolocalizzazione sui veicoli interessati. La dichiarazione va compilata utilizzando l'Allegato A della Delibera n. 3/2024 e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
  • Fase 2: Nuove iscrizioni e variazioni (dal 1° gennaio 2026).
    A partire da questa data, l'autodichiarazione diventerà parte integrante della documentazione necessaria per ogni nuova iscrizione o per la richiesta di variazioni del parco veicolare (ad es. l'aggiunta di un nuovo mezzo). L'Albo procederà all'iscrizione o alla variazione solo dopo aver verificato la presenza dell'autodichiarazione.

L'installazione del sistema di geolocalizzazione è un prerequisito per poter presentare la dichiarazione. Le aziende sono libere di scegliere il fornitore e il tipo di tecnologia, purché il sistema rispetti i requisiti tecnici minimi stabiliti dal Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, che in sintesi prevedono la capacità di:

  • Rilevare e memorizzare la posizione e il tempo.
  • Tracciare il percorso e associare i dati al Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).
  • Consentire l'esportazione dei dati in formati standard per future verifiche.


Le Sanzioni: Rischi e Conseguenze

Sebbene la normativa non preveda una sanzione pecuniaria specifica per la "mancata geolocalizzazione", l'inadempienza è considerata una grave violazione che può avere conseguenze pesanti. L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha il potere di avviare un procedimento disciplinare nei confronti delle imprese non conformi, il che può portare alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Inoltre, la mancata geolocalizzazione compromette la corretta trasmissione dei dati al RENTRI. Di conseguenza, le imprese sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006. In particolare, la mancata o incompleta trasmissione dei dati sui rifiuti pericolosi può portare a sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 16.000€ a 30.000€. L'obbligo di geolocalizzazione è, quindi, un tassello fondamentale per la completa conformità al sistema RENTRI, e la sua violazione ha un impatto diretto e severo sulle attività aziendali.


In conclusione, l'obbligo di geolocalizzazione rappresenta un passo decisivo per l'adeguamento del settore dei trasporti di rifiuti pericolosi. Le aziende di Categoria 5 hanno un tempo limitato per adeguarsi, non solo per rispettare le scadenze normative, ma anche per evitare il rischio di sanzioni salate e la potenziale perdita della propria autorizzazione.

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